PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PROMOZIONE DEI SENTIERI DELLA MEMORIA

Art. 1.
(Princìpi).

      1. Nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore storico, culturale, ambientale e artistico dei territori nazionali e nel rispetto del riparto di competenze legislative e di funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, la Repubblica riconosce i sentieri della memoria, individuati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale.
      2. La Repubblica promuove, in particolare nella ricorrenza delle stragi e dei principali eventi storici, la riflessione e la ricerca storiche sulla seconda guerra mondiale, sulla Resistenza, sulle vittime civili della violenza nazifascista e sulla nuova cultura di pace nata da quegli eventi, adoperandosi per coordinare e per sostenere tutte le iniziative di adeguato valore scientifico e culturale finalizzate a favorire la conservazione e la trasmissione della memoria del periodo che, dall'autunno dell'anno 1943 all'estate dell'anno 1945, vide l'opposizione delle truppe nazifasciste alle forze partigiane e agli alleati.
      3. Lo Stato e le regioni promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia della Guerra di liberazione e della lotta partigiana e in particolare di:

          a) edifici, fortificazioni e manufatti sedi delle formazioni partigiane e militari;

 

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          b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;

          c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;

          d) reperti mobili e cimeli;

          e) archivi documentali e fotografici, pubblici e privati;

          f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche e della Resistenza.

Art. 2.
(Sentieri della memoria).

      1. Ai fini della presente legge, si intendono per sentieri della memoria i percorsi in corrispondenza sia delle linee principali del fronte nelle sue diverse articolazioni e dislocazioni, sia dei luoghi e dei percorsi della lotta partigiana e della Resistenza civile all'occupazione, tenuto conto che i medesimi luoghi e percorsi, protetti dai partigiani, consentirono gli spostamenti delle formazioni della Resistenza e l'attraversamento del fronte ai perseguitati politici e ai civili in fuga per la sopravvivenza.

Art. 3.
(Interventi e valorizzazione).

      1. La Repubblica promuove e tutela la costituzione di istituzioni museali nei territori attraversati dai sentieri della memoria, finalizzate a testimoniare i crimini e i principali eventi storici ivi verificatisi e a valorizzare la riflessione e la ricerca storiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
      2. La Repubblica, tenuto conto dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali dei territori attraversati dai sentieri della memoria, nell'ambito delle rispettive competenze, promuove altresì la tutela e la valorizzazione dei borghi, del patrimonio boschivo, della fauna e della flora presenti e favorisce le attività di ricezione e di

 

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ospitalità compatibili con le peculiarità naturali e culturali dei territori stessi, che possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, secondo i princìpi contenuti nella medesima legge e ai sensi delle disposizioni in materia emanate dalle regioni.

Art. 4.
(Strumenti di organizzazione e di gestione).

      1. Possono provvedere direttamente agli interventi di cui all'articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:

          a) i comuni, le province, gli enti parco, gli altri enti pubblici e i loro consorzi;

          b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) lo Stato.

      2. Lo Stato assicura la conformità degli interventi di cui all'articolo 1 attraverso la predisposizione di un disciplinare nazionale, emanato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Il disciplinare nazionale di cui al comma 2 può prevedere i seguenti strumenti:

          a) un comitato promotore;

          b) un comitato di gestione;

          c) un sistema uniforme di segnaletica;

          d) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

      4. Le caratteristiche della cartellonistica relativa ai sentieri della memoria sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del codice della strada, di cui al decreto

 

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legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dei trasporti e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel definire la gestione e la fruizione dei sentieri della memoria si avvalgono delle associazioni partigiane, combattentistiche e d'arma, degli istituti storici della Resistenza e delle università nonché di associazioni culturali, di organizzazioni di volontariato senza scopi di lucro e di privati, in forma singola o associata.

Art. 5.
(Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali).

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali:

          a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle vestigia di cui all'articolo 1, comma 3;

          b) cura un programma di tutela e di valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché degli archivi privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo, fra l'altro, il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;

          c) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato.

      2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un comitato tecnico-scientifico speciale, di seguito denominato «comitato», con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli

 

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affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione dell'articolo 1.
      3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del comitato stesso.
      4. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge è obbligatoria in caso di luoghi o di vestigia assoggettati alla tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice». Restano comunque ferme le facoltà di cui all'articolo 28, comma 2, e all'articolo 150 del medesimo codice, e successive modificazioni, e le competenze in materia di tutela paesistica stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 6.
(Fondo per l'istituzione dei sentieri della memoria).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per i sentieri della memoria, di seguito denominato «Fondo», con la dotazione di 45 milioni di euro per il triennio 2008-2010, in ragione di 15 milioni di euro annui.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo, secondo i seguenti criteri prioritari:

          a) finanziamento di attività o di interventi previsti nell'ambito di specifici

 

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accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le province, i comuni e i soggetti privati interessati;

          b) previsione di una premialità specifica per gli accordi di cui alla lettera a) che coinvolgono almeno dieci enti locali e tre regioni.

Art. 7.
(Agevolazioni e contributi finanziari).

      1. All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge possono concorrere, con apposite finalizzazioni, finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari.
      2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), possono essere ammessi ad usufruire di contributi statali per gli interventi previsti dallo stesso comma, secondo le procedure stabilite dal Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono autorizzati, a valere sul Fondo, trasferimenti diretti alle regioni a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, delle leggi regionali recanti norme per l'attuazione delle finalità della presente legge.
      4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. A tale fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
      5. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza dei sentieri della memoria può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Agenzia nazionale del turismo e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

 

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Art. 8.
(Reperti mobili e cimeli).

      1. Chiunque possiede o rinviene reperti mobili o cimeli relativi alla Guerra di liberazione e alla lotta partigiana di notevole valore storico o documentario, ovvero possiede collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, è tenuto a darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano tali reperti o cimeli, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

Art. 9.
(Divieti e sanzioni).

      1. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle vestigia di cui all'articolo 1, comma 3, sono vietati.
      2. Alle vestigia di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della presente legge si applica l'articolo 50 del codice, e successive modificazioni.
      3. Chiunque esegue interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle vestigia di cui all'articolo 1, comma 3, senza provvedere a quanto stabilito dal medesimo comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
      4. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 500 euro a 25.000 euro.
      5. Chiunque non ottempera alle disposizioni previste dall'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 600 euro.

 

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Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II
PROMOZIONE DELLA MEMORIA DEI CRIMINI NAZIFASCISTI

Art. 11.
(Princìpi e obiettivi).

      1. La Repubblica promuove la memoria dei crimini nazifascisti assicurando la tutela e l'accesso ai relativi atti, documenti e testimonianze storici.
      2. Ai fini della presente legge, per crimine nazifascista s'intende ogni crimine effettuato per motivi razziali, religiosi, politici, di nazionalità o di rappresaglia, fra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945, a danno di italiani o di cittadini stranieri presenti sul territorio italiano, da singoli o da gruppi sotto la direzione o in associazione o comunque ideologicamente ispirati da:

          a) il Governo della Germania nazista;

          b) il Governo della Repubblica sociale italiana;

          c) il Governo di un territorio occupato dalla Germania nazista o comunque costituitosi con l'assistenza o con la cooperazione della Germania nazista.

 

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Art. 12.
(Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti).

      1. Al fine di promuovere lo studio, la ricerca e la documentazione delle vicende connesse ai crimini di cui all'articolo 11, è istituita la Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti, di seguito denominata «Fondazione», con sede in Roma, presso l'Altare della Patria, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, e soggetta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. La Fondazione, senza fini di lucro:

          a) gestisce l'Archivio nazionale di cui all'articolo 13;

          b) effettua e promuove ricerche, anche presso le pubbliche amministrazioni, nonché studi sulle vicende relative ai crimini nazifascisti;

          c) raccoglie documenti e testimonianze per i fini di cui alla lettera b);

          d) cura la realizzazione dell'Atlante dei crimini nazifascisti;

          e) promuove ogni altra iniziativa utile alla conservazione e alla diffusione della memoria dei crimini nazifascisti.

      3. Le condizioni per la consultabilità dei documenti conservati in copia presso la Fondazione sono le medesime degli originali.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione, la definizione degli organi e la loro composizione.
      5. La Fondazione provvede ai suoi compiti con:

          a) il contributo ordinario dello Stato;

          b) eventuali redditi del suo patrimonio.

 

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      6. La Fondazione, in collaborazione con gli istituti regionali per la storia della Resistenza, si fa promotrice:

          a) di un progetto scientifico di raccolta di tutte le testimonianze dei sopravvissuti ai crimini nazifascisti e di ogni altro soggetto a conoscenza di tali fatti. Le università pubbliche e private hanno libero accesso al materiale raccolto per l'elaborazione di ulteriori ricerche e studi;

          b) di un progetto storico e scientifico, in collaborazione con le strutture centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali, le soprintendenze, gli archivi storici dello Stato, le biblioteche statali, le università e le regioni, la comunità scientifica e gli enti locali, per l'individuazione dei luoghi che sono stati teatro di crimini, eccidi, massacri e uccisioni, singole o plurime, e dei luoghi di tortura e di concentramento del regime nazifascista, nonché del successivo ed eventuale utilizzo, da parte degli organi di sicurezza dello Stato, di soggetti implicati nei suddetti crimini;

          c) di un progetto didattico sul tema della memoria rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, all'interno del quale è istituito un percorso della memoria dei crimini nazifascisti che, attraverso l'apposizione in ciascun sito di una lapide o di un altro manufatto recante il riferimento agli orrori perpetrati, collega i diversi luoghi e valorizza le articolazioni territoriali dell'Archivio nazionale di cui all'articolo 13;

          d) di scambi culturali con enti, università, fondazioni e istituti culturali nazionali, esteri e internazionali, sulle vicende relative ai crimini nazifascisti;

          e) della collaborazione con organismi internazionali specializzati in crimini contro l'umanità;

          f) dell'organizzazione di convegni, seminari, mostre e corsi di formazione e di specializzazione sui crimini contro l'umanità e in particolare sui crimini nazifascisti;

 

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          g) dell'istituzione di borse di studio in favore di giovani laureandi che intendono approfondire il periodo storico relativo al nazifascismo;

          h) della costituzione, all'interno dell'Archivio nazionale di cui all'articolo 13, di un centro multimediale, accessibile anche dalle relative articolazioni territoriali, recante una mappa multimediale e ipertestuale che evidenzia le località del percorso della memoria dei crimini nazifascisti di cui alla lettera c) e che raccoglie, su qualsiasi supporto, materiali audiovisivi.

Art. 13.

(Conservazione, valorizzazione e fruizione dei documenti relativi ai crimini nazifascisti).

      1. Al fine di acquisire, tutelare, conservare, valorizzare e favorire la fruizione di documenti relativi ai crimini nazifascisti, è istituito un Archivio nazionale della memoria dei crimini nazifascisti, di seguito denominato «Archivio», con sede principale in Roma e con articolazioni territoriali nei luoghi in cui vi sono testimonianze di tali crimini.
      2. Le articolazioni territoriali di cui al comma 1 hanno lo scopo di onorare le vittime nei luoghi dei principali eccidi e di organizzare ed accogliere manifestazioni e incontri, mostre temporanee, proiezioni e spettacoli sui temi dell'educazione alla pace e della memoria dei drammi di tutte le guerre.
      3. È compito dell'Archivio promuovere l'ampliamento della rete delle strutture museali e del sistema sul territorio nazionale al fine di una maggiore conoscenza e memoria dei crimini nazifascisti commessi in Italia.
      4. L'Archivio raccoglie e conserva, in copia anche informatica, con riferimento ai crimini nazifascisti, i seguenti documenti:

          a) atti processuali;

          b) atti del Governo centrale, atti parlamentari e documenti della Commissione

 

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parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, di cui alla legge 15 maggio 2003, n. 107;

          c) atti di enti pubblici, di regioni, di province, di comuni e di ogni altro ente locale connesso;

          d) documenti custoditi o comunque detenuti presso qualsiasi amministrazione pubblica, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 41, comma 6, del codice, nonché quelli provenienti da organismi internazionali che operano nell'ambito dei crimini contro l'umanità;

          e) studi e ricerche universitari nonché pubblicazioni di carattere scientifico, anche di altre istituzioni culturali, relativi ai crimini nazifascisti;

          f) film, cartografie, testimonianze su qualsiasi supporto, nonché testimonianze letterarie e storico-artistiche.

Art. 14.
(Segreto di Stato).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i crimini nazifascisti si intende decaduto il segreto di Stato di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 15.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'istituzione della Fondazione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2008. Per il funzionamento della Fondazione è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa annua di un milione di euro.
      2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2008 e a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del

 

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Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.